(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 febbraio 2019, n. 8) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»; Visto l'art. 10, comma g-quater della legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile; Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale i finanziamenti di cui alla lettera g-quater) possono raggiungere il cento per cento della spesa ammissibile e possono essere erogati in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visti i decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo n. 81/2008 e in particolare l'art. 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e l'allegato 3 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 (Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile); Vista la conferenza unificata 25 luglio 2002, n. 537, recante «Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e di DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi»; Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'art. 10, primo comma, lettera g-quater) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 44 del 18 gennaio 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'art. 10, primo comma, lettera g-quater) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA