(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                     del 20 febbraio 2019, n. 8) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.  64,   recante
«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile»; 
  Visto l'art. 10, comma g-quater della legge regionale  n.  64/1986,
in  base  al  quale  l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese
mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile; 
  Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986,  ai
sensi del quale i finanziamenti di cui alla lettera g-quater) possono
raggiungere il cento per cento  della  spesa  ammissibile  e  possono
essere erogati in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo
dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  «Testo  unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione  dell'art.  1  della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela  della  salute  e
della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visti i decreti ministeriali attuativi del decreto  legislativo  n.
81/2008  e  in  particolare  l'art.  1,  lettera   e)   del   decreto
interministeriale 13 aprile 2011 e l'allegato 3 del decreto del  Capo
Dipartimento  della  protezione   civile   del   25   novembre   2013
(Aggiornamento  degli  indirizzi  comuni   per   l'applicazione   del
controllo sanitario ai volontari di protezione civile); 
  Vista la conferenza unificata  25  luglio  2002,  n.  537,  recante
«Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e  comunita'  montane
concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali  e  di  DPI
relativi  agli  operatori,  ivi  compresi   gli   appartenenti   alle
organizzazioni di volontariato  da  adibire  allo  spegnimento  degli
incendi boschivi»; 
  Visto il testo  del  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali relative alle  spese  mediche  e  di  controllo
sanitario dei volontari di protezione civile,  di  cui  all'art.  10,
primo comma, lettera g-quater)  della  legge  regionale  31  dicembre
1986,  n.  64  (Organizzazione  delle  strutture  ed  interventi   di
competenza regionale in materia di protezione civile)» e ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  giunta  regionale  n.  44  del  18
gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali relative alle  spese  mediche  e  di  controllo
sanitario dei volontari di protezione civile,  di  cui  all'art.  10,
primo comma, lettera g-quater)  della  legge  regionale  31  dicembre
1986,  n.  64  (Organizzazione  delle  strutture  ed  interventi   di
competenza regionale in materia  di  protezione  civile)»  nel  testo
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA